Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto più frustrante.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per memorizzare le tue preferenze per SafeSearch, per rendere più pertinenti gli annunci che visualizzi, per contare il numero di visitatori che riceviamo su una pagina, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per proteggere i tuoi dati.
P R O M U L G O
N.: M353-612/97 Capodistria, 12 giugno 1998 |
Sindaco
del Comune citta di Capodistria F.to Irena Fister |
In ottemperanza degli articoli , 113 e 27, in armonia con l’articolo 7, e visto il consenso acquisito in virtu del IV alinea del primo Comma dell’articolo 97 dello Statuto del Comune citta di Capodistria, il Consiglio comunale del Comune citta di Capodistria, nella propria seduta dell’11 giugno 1998, ha approvato il
Articolo 1
(disposizioni introduttive)
Richiamandosi alle disposizioni dello Statuto del Comune citta di Capodistria il presente
Decreto regola l’attuazione dei principi statutari inerenti al bilinguismo in pubblico e nei contatti col pubblico, riportando disposizioni dettagliate ad integrazione dei principi di massima previsti dallo Statuto in materia del bilinguismo nelle scritte e nelle manifestazioni pubbliche, e definendo le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto nonché di quelle statutarie riguardanti direttamente le questioni del bilinguismo.
In conformita dello Statuto del Comune citta di Capodistria il territorio nazionalmente misto comprende tutti i circondari territoriali (CT) compresi nelle circoscrizioni degli abitati di Ankaran-Ancarano, Barizoni-Barisoni, Bertoki-Bertocchi, Bošamarin-Bossamarino, Cerej-Cerei, Hrvatini-Crevatini, Kampel-Campel, Kolomban-Colombano, Prade, Premančan-Premanzano, Šalara-Salara, Škocjan-San Canziano nonché il circondario territoriale n. 243 (parte dell’abitato di Spodnje Škofije-area di Valmarin).
Articolo 2
(concetto della scritta bilingue)
Si ritiene scritta bilingue quella redatta in lingue slovena ed italiana, con caratteri di uguale forma e dimensioni; la realizzazione grafica puo essere diversa in ciascuna delle due lingue, ma deve occupare uguale spazio e non deve far si che il testo in una delle due lingue sia in posizione subordinata a quello nell’altra.
Chi ordina la collocazione od espone una scritta pubblica per la quale vige l’obbligo della dicitura in entrambe le lingue, e tenuto a provvedere alla traduzione in lingua italiana o slovena che sia corretta per quanto attiene all’aspetto linguistico e dei contenuti.
Articolo 3
(definizione degli altri termini presenti nel decreto)
Ai sensi del presente decreto si ritiene che:
Articolo 4
(traduzione della ditta)
Nella denominazione della ditta di una societa commerciale non si traducono la componente aggiuntiva - sigla - ed i nomi contenuti nella medesima.
In caso di esposizione in luogo pubblico della ditta e obbligatoria la traduzione dell’indicazione dell’attivita e della natura giuridica ovvero l’indicazione dell’imprenditore autonomo (designazione “s.p.”)
Le disposizioni del presente articolo si applicano in senso conforme anche per gli istituti, le cooperative e soggetti non economici, registrati per l’esercizio di una determinata attivita.
Articolo 5
(definizione della nozione di scritta pubblica)
Sono scritte pubbliche le scritte ritenute tali dal presente decreto in base al loro contenuto, ai soggetti che le espongono ed a seconda di altre componenti. Le scritte pubbliche possono avere carattere permanente o temporaneo. Le scritte pubbliche devono essere bilingui.
Articolo 6
(concetto di scritta pubblica permanente)
Si ritengono scritte pubbliche permanenti – indipendentemente dalla realizzazione tecnica e dalla durata dell’esposizione – le seguenti scritte:
Sono ritenute scritte pubbliche permanenti anche tutte quelle scritte che le persone giuridiche e fisiche, registrate per l’esercizio di qualsiasi tipo di attivita, affiggono od espongono, qualora le suddette scritte si riferiscano all’attivita in oggetto e che siano visibili dai luoghi pubblici, mentre la relativa realizzazione tecnica o l’affissione sia tale da poter rimanere in uso per lunghi periodi di tempo senza subire alterazioni a seguito dell’usura.
Articolo 7
(nozione di scritta pubblica provvisoria)
Sono ritenute scritte pubbliche provvisorie:
Articolo 8
(bilinguismo alle manifestazioni pubbliche)
E’ d’obbligo l’uso di entrambe le lingue:
L’uso di entrambe le lingue e’ obbligatorio nell’allocuzione introduttiva o nel discorso di apertura come pure per gli annunci delle singole parti della manifestazione, che devono essere uguagliati nelle due lingue per quanto attiene ai contenuti. Nel caso in cui durante la manifestazione siano pronunciati piu discorsi, almeno uno di essi deve essere nella lingua minoritaria rispetto al resto, quando invece il discorso e’ uno solo, una parte di esso deve venir pronunciata nella lingua non prevalente rispetto al resto della manifestazione.
Durante le manifestazioni che non adempiono tutte le condizioni di cui al primo comma, ma anche durante gli eventi sportivi, culturali, d’intrattenimento ed altri a carattere pubblico, ove l’invito venga esteso all’intera cittadinanza, parte dell’allocuzione introduttiva ed almeno parte degli annunci devono essere in entrambe le lingue.
Articolo 9
(interpretazione delle nozioni contenute nel presente decreto)
L’interpretazione delle varie nozioni contenute nel presente decreto spetta all’ufficio
comunale competente degli affari generali.
Articolo 10
(controllo)
Il controllo dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente decreto e' affidato al servizio di vigilanza comunale.
Articolo 11
(disposizioni relative alle sanzioni)
La persona giuridica di diritto pubblico, l'ente pubblico od altra persona fisica o giuridica che eserciti un servizio pubblico ovvero una delega pubblica, vengono punite con l'ammenda pari a SIT 30.000,00 riscotibile sul luogo della contravvenzione, se :
Articolo 12
La persona giuridica o fisica che esponga o pubblichi una scritta pubblica in relazione alla propria attivita viene punita con l'ammenda pari a SIT 25.000,00 riscotibile sul luogo stesso della contravvenzione, se:
Articolo 13
L’organizzatore di una manifestazione pubblica viene punito con un’ammenda, riscotibile sul luogo stesso della contravvenzione,
Articolo 14
Alla persona responsabile della persona giuridica che commetta trasgressioni di cui al
Articolo 15
(misura preventiva)
In caso di violazione del presente decreto, l'organo di cui all'articolo 10 puo disporre che
la scritta pubblica non conforme a quanto stabilito dal presente decreto, sia rimossa entro
il termine non superiore a 8 giorni.
Qualora la persona nei cui confronti era stato emesso tale provvedimento non adempia al
proprio obbligo entro i termini prescritti, l'organo competente ordina la rimozione della
scritta contestata da effettuarsi a spese del trasgressore, ad opera di persone terze abilitate.
Articolo 16
(disposizioni transitorie e finali)
Il termine massimo entro cui va adempiuto l'obbligo di rendere conformi alle disposizioni
del presente decreto le scritte permanenti esposte nei territori nazionalmente misti del comune di Capodistria e' di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo.
Le scritte gia esistenti che siano difformi dalle disposizioni del presente decreto per
quanto attiene alla corrispondenza della forma e delle dimensioni, ma anche dei contenuti
delle versioni in lingua slovena ed in lingua italiana, devono adeguarsi ai dettami del
presente decreto all'atto della prima sostituzione delle scritte od al massimo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 17
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere valore il secondo alinea del primo comma dell'articolo1, 12, 13, 14 e 15, il quinto ed il sesto alinea del primo comma
dell'articolo 28, il quinto, il sesto ed il settimo alinea del primo comma dell'articolo 29 nonché l'articolo 31 del Decreto sull'esposizione delle bandiere, sulle scritte bilingui e sullo aspetto esteriore degli abitati nel comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 3/85, 34/87 e 37/88).
Articolo 18
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
Numero: M353-612/97 Capodistria, 11 giugno 1998 |
Presidente del Consiglio comunale
del Comune citta di Capodistria F.to Lojze Perič |